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La legislazione a tutela dei minori che guardano la tv

Le leggi a tutela dei minori che guardano la televisione

«La televisione […]» rappresenta «una delle più importanti agenzie educative e di socializzazione per i bambini e per gli adolescenti. In tal senso, emerge anche dall’opinione pubblica il bisogno di una televisione di qualità che si realizza da un lato con produzioni ad hoc per i ragazzi, dall’altro in provvedimenti di tutela atti a selezionare contenuti e format televisivi adeguati anche ai fruitori più piccoli.
A fianco del bisogno di educazione, espresso dalla media education, si afferma anche una necessità di normazione sul versante istituzionale e di figure e organi di vigilanza atti a monitorare le proposte televisive e a intervenire in caso di violazione».
La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 è la fonte di riferimento internazionale a cui si ispirano le leggi a tutela dei minori e dell’infanziaA questa si aggiungono le leggi nazionali e dell’Unione Europea.
Nell’Art. 17 della convenzione Onu sui diritti del fanciullo veniva ribadita l’importanza dei mass media nella formazione dei minori e si esortavano le reti televisive a trasmettere contenuti adatti ai bambini.
Anche in vista di sollecitazioni da parte dell’Unione Europea entrarono quindi in vigore una serie di leggi tese a disciplinare la televisione in Italia, tra cui la legge Mammì e la legge Gasparri.
La 223/1990 “Diffusione di programmi radiofonici e televisivi”, meglio conosciuta come legge Mammì, sottolineava nei suoi principi generali il «carattere di preminente interesse generale» del mezzo televisivo e l’importanza di rispetto del pluralismo e imparzialità dell’informazione e «il rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione» rappresentano i principi fondamentali del mezzo televisivo, sia pubblico che privato.

Bambini che guardano la televisione negli anni novanta

La legge Mammì, oltre a disporre una serie di norme per la radiodiffusione, nell’art. 8 Disposizioni sulle pubblicità vietava l’interruzione di quest’ultima all’interno dei cartoni animati, ritenuti programmi per bambini.
La legge 223/1990 venne molto criticata e «appare chiaramente in contrasto con le indicazioni della Corte Costituzionale […]. La possibilità di un privato – e di uno solo, come si è visto – di possedere tre reti televisive nazionali impedisce di fatto ad altri soggetti privati di averne altrettante» per via della limitatezza delle frequenze ed altre questioni tecniche relative ad esse. La critica è infatti rivolta alla possibilità dell’allora presidente del gruppo Fininvest Silvio Berlusconi di possedere tre reti nazionali (Rete4, Canale5, Italia1) che «in un’unica mano privata costituiscono un potere di influenza enorme, tanto più pericoloso se si pensa alle alleanze politiche […] che la proprietà dell’emittente può allacciare […] specialmente in un regime di sostanziale monopolio dell’area privata». .
La legge Mammì venne poi modificata dalla Legge 122/1998 che all’art. 3 – Disposizioni in materia di pubblicità televisiva cambia il divieto d’inserimento della pubblicità dai cartoni animati ai programmi per bambini, vietandone l’inserimento nei programmi per l’infanzia di durata inferiore ai trenta minuti.
La Legge 112/2004 Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione nell’Art. 10 – Tutela dei minori nella programmazione televisiva imponeva alle emittenti televisive l’obbligo di rispettare «la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002» e predisponeva la cosiddetta “fascia protetta”, ossia una fascia oraria, individuata dalle ore 16.00 alle ore 19.00, all’interno della quale le emittenti televisivi «sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori […] all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria.» (L 112/2004).
Nell’Art. 10 veniva individuata un’Autorità per le garanzie delle comunicazioni (AGCOM) La legge 249/1997, infatti, sostituì il “Garante per la radiodiffusione e l’editoria” con un’autorità con competenze sia comunicative sociali che sulle telecomunicazioni , il cui compito era quello di verificare e sanzionare le violazioni.
Il 9 Ottobre 2005 entrò in vigore il decreto legislativo 177/2005 Testo unico della radiotelevisione che garantiva, all’Art. 45, la «la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell’età evolutiva» e predisponeva che una quota dei ricavi delle reti televisive, fossero esse pubbliche o private, venisse riservata alla produzione o all’acquisto di cartoni animati espressamente riservati al pubblico infantile, dedicando un occhio particolare alle produzioni ad esso rivolte.
Nel Contratto nazionale di servizio tra il ministero dello sviluppo economico e la Rai-radiotelevisione italiana S.P.A. 2018-2022 (Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo e la RAI 2018-2022, 2023) stipulato tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico, l’Art. 8 venne espressamente dedicato ai minori.
La Rai si impegnava a proporre all’interno dei programmi per l’infanzia valori positivi, basati sul rispetto della dignità della persona e a promuovere modelli di riferimento non stereotipati a favore della parità di genere, sia maschile che femminile. Tra le altre cose si proponeva di favorire una cultura della legalità e «a dedicare appositi spazi e programmi volti ad informare tanto i minori, quanto coloro che ne abbiano la responsabilità anche nell’ambito familiare, sull’uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali da parte dei minori stessi.».
All’Art. 25, dedicato agli obblighi specifici per l’attuazione della missione, la Rai veniva obbligata a realizzare un canale tematico dedicato ai bambini e alle bambine che fosse «privo di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma”.

Scritto da Giulio S.

Quasi quarantenne appassionato di cinema, televisione, manga e letteratura. Based in Rome.

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